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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Azione revocatoria (perenzione); art. 292 n. 2 LEF.
L'azione revocatoria nel senso dell'art. 285 segg. LEF tende a ricostituire il sostrato dell'esecuzione come si sarebbe presentato senza l'atto contestato (consid. 3).
Se dalla petizione risulta in modo chiaro che la pretesa di denaro si basa su un atto revocabile, l'eccezione di perenzione non puņ essere opposta all'attore che chiede con la revocazione dell'alienazione di un fondo dapprima il pagamento di una somma di denaro e, dopo lo scadere del termine di perenzione dell'art. 292 n. 2 LEF, cambia la sua domanda nel senso di (pure) postulare la reintegrazione degli immobili contesi nella massa fallimentare (consid. 4).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 292 n. 2 LEF