Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Ritorno alla pagina principale Stampare
Scrittura aggrandita
 

Regesto a

Diritto d'informazione degli eredi nei confronti di una banca, che detiene averi di cui il defunto era beneficiario economico (art. 560 CC).
Il beneficiario economico non sta in un rapporto contrattuale diretto con la banca; i suoi eredi non subentrano pertanto in un diritto contrattuale di informazione (consid. 4); un tale diritto può risultare solo dal diritto successorio (consid. 5.2).

Regesto b

Art. 17 cpv. 3 del Trattato di domicilio e consolare del 22 luglio 1868 tra la Svizzera e l'Italia; campo di applicazione materiale e personale; ammissibilità di una professio iuris.
La norma vale per tutte le controversie di natura successoria tra gli eredi fra di loro e con terzi riguardo all'eredità di un cittadino italiano morto in Svizzera (consid. 5.2 e 5.3).
Una professio iuris è ammessa nell'ambito del campo di applicazione di questa norma (consid. 6.1 e 6.2).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 560 CC, Art. 17 cpv. 3 del