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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 64 cpv. 3 e art. 64b cpv. 2 CP; liberazione condizionale da una pena detentiva eseguita prima di una misura di internamento.
L'autorità chiamata a decidere della liberazione condizionale da una pena detentiva che precede l'internamento giusta l'art. 64 cpv. 3 CP deve fondarsi sugli elementi menzionati all'art. 64b cpv. 2 CP, e cioè un rapporto della direzione dell'istituto, una perizia di un esperto indipendente ai sensi dell'art. 56 cpv. 4 CP, l'audizione di una commissione ai sensi dell'art. 62d cpv. 2 CP e l'audizione dell'autore (consid. 2).

contenuto

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 64 cpv. 3 e art. 64b cpv. 2 CP, art. 64b cpv. 2 CP, art. 56 cpv. 4 CP, art. 62d cpv. 2 CP