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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Violazione della libertà di voto; unità della materia; annullamento del decreto di convocazione degli elettori per una votazione cantonale; art. 34 cpv. 2 Cost.
Contenuto della libertà di voto (consid. 2.1). Principio dell'unità della materia; applicazione a un controprogetto (consid. 2.2).
Votazione che vincola una legge sull'imposizione delle imprese e un controprogetto a un'iniziativa sull'accoglienza di bambini, in modo tale che per entrare in vigore entrambe le leggi devono essere accettate (consid. 3.1).
Il modo in cui la votazione è presentata non permette di garantire l'espressione fedele e libera della volontà degli elettori (consid. 3.2).
L'unità della materia non è rispettata, mancando un rapporto intrinseco tra gli oggetti sottoposti congiuntamente al voto (consid. 4.1). La libertà di voto è violata, taluni elettori essendo obbligati ad approvare una legge per farne adottare un'altra concernente un ambito completamente diverso (consid. 4.2). Anche il legame instaurato tra il controprogetto e una legge estranea all'iniziativa viola l'unità della materia (consid. 4.3).
Non essendo possibile una scissione degli oggetti della votazione, il decreto di convocazione degli elettori deve essere annullato (consid. 5).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 34 cpv. 2 Cost.