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Regesto

Art. 29, 30 cpv. 1 e art. 191c Cost., art. 6 n. 1 CEDU; ricusazione nella procedura di appello di un membro della camera penale del Tribunale cantonale.
È inammissibile che un giudice eserciti pressione sul patrocinatore di un accusato per spingerlo a ritirare l'appello (conferma della DTF 134 I 238; consid. 2.2).
Non esistono indizi per l'apparenza di prevenzione degli altri membri della camera penale (consid. 2.5). Una prassi giudiziaria che non rispetta la garanzia del giudice naturale e l'indipendenza dell'autorità giudiziaria può fondare l'apparenza di prevenzione dell'intero collegio giudicante (consid. 2.6.4).

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referenza

DTF: 134 I 238

Articolo: art. 191c Cost., art. 6 n. 1 CEDU