Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Ritorno alla pagina principale Stampare
Scrittura aggrandita
 

Regesto a

Ricorso contro l'abolizione della Commissione (limitata nel tempo) per l'uguaglianza tra uomo e donna nel Canton Zugo.

Regesto b

Questioni di ammissibilità.
La decisione del parlamento cantonale di non rinnovare la Commissione, né ha effetto normativo né abrogativo; la richiesta di annullarla è inammissibile (consid. 1).
Esame di merito della richiesta di obbligare il Canton Zugo a creare le basi legali per una tale commissione rispettivamente un ufficio sulla parità dei sessi (consid. 2): riepilogo della giurisprudenza e della dottrina sull'illecito diniego o ritardo nell'adozione di una norma (consid. 2.1-2.3); regolamentazione nell'OG e nella LTF (consid. 2.4). I ricorrenti devono motivare in maniera sostenibile l'esistenza di un obbligo sufficientemente preciso di agire del legislatore (cantonale); se esso sussista effettivamente è una questione di diritto materiale (consid. 2.5). Legittimazione (consid. 2.6).

Regesto c

Questioni di diritto materiale.
Mandato tendente a un'uguaglianza effettiva tra uomo e donna secondo l'art. 8 cpv. 3 secondo periodo Cost. e § 5 cpv. 2 Cost./ZG (consid. 3.1) nonché giusta la Convenzione ONU sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) (consid. 3.2).
Alla Confederazione e ai Cantoni compete un potere di apprezzamento sulla questione di sapere come devono adempiere quest'obbligo; per contro quella del se adempierlo è imposta dal diritto convenzionale e costituzionale, fintantoché lo scopo non è ancora raggiunto (consid. 4).
Il Canton Zugo è obbligato a prevedere una soluzione sostituiva alla Commissione finora esistente, disciplinando chi, come e con che mezzi attua l'obbligo di uguaglianza in futuro. Per contro, esso non è obbligato a mantenere ulteriormente una commissione per l'uguaglianza fra uomo e donna o a creare un siffatto ufficio (consid. 5).
Null'altro deriva dall'art. 2 CEDAW in relazione con le raccomandazioni generali e le osservazioni finali del Comitato CEDAW (consid. 6).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: § 5 cpv. 2 Cost./ZG, art. 2 CEDAW