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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 40 cpv. 1 OIVA; art. 149a cpv. 1 LEF; imposta sul valore aggiunto; prescrizione di un credito constatato in un attestato di carenza di beni (IVA 1995/96).
Diritto applicabile (consid. 1).
In relazione a crediti d'imposta sul valore aggiunto, per i quali è stato rilasciato un attestato di carenza di beni, vale il termine di prescrizione di vent'anni previsto dall'art. 149a cpv. 1 LEF e non quello di cinque anni previsto dall'art. 40 cpv. 1 OIVA (consid. 2).

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referenza

Articolo: Art. 40 cpv. 1 OIVA, art. 149a cpv. 1 LEF