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Regesto

Art. 52 cpv. 4 e art. 54 cpv. 5 CBE 1973 risp. art. 53 lett. c e art. 54 cpv. 4 CBE 2000; art. 2 cpv. 2 lett. a LBI; esclusione dalla brevettabilità; protezione per una seconda applicazione in campo medico; istruzioni di dosaggio.
Esame dal profilo del diritto dei brevetti di una rivendicazione concernente un'istruzione di dosaggio (consid. 2 e 3). Considerazione della giurisprudenza delle Commissioni di ricorso dell'Ufficio europeo dei brevetti e dei tribunali stranieri nell'interpretazione della Convenzione sul brevetto europeo (consid. 2.2.1 e 2.2.10). Interpretazione degli art. 52 cpv. 4 e 54 cpv. 5 CBE 1973 risp. 53 lett. c e art. 54 cpv. 4 CBE 2000 (consid. 2.2). La brevettabilità non è già esclusa perché il solo oggetto della rivendicazione non compreso nello stato della tecnica concerne un'istruzione di dosaggio (consid. 2.2.9). Argomento attinente all'assenza di una disposizione speciale svizzera, secondo la quale l'attività terapeutica di un medico non verrebbe in generale considerata come una violazione di un brevetto; avviso al legislatore (consid. 2.2.12).

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Articolo: art. 54 cpv. 4 CBE 2000, art. 2 cpv. 2 lett. a LBI