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Scrittura aggrandita
 

Regesto a

Art. 8 e 9 LBVM; Regolamento di quotazione; competenza del Tribunale arbitrale della SIX Swiss Exchange SA.
Questione della natura giuridica del Regolamento di quotazione della SIX Swiss Exchange SA lasciata indecisa (consid. 2.2.1). In mancanza di una competenza legislativa della SIX Swiss Exchange SA in questo ambito, l'art. 62 cpv. 2 del Regolamento di quotazione non può modificare la via di diritto prevista dall'art. 9 cpv. 3 LBVM (azione dinnanzi al giudice civile) e non può quindi nemmeno sostituire una convenzione d'arbitrato (consid. 2.2.2).

Regesto b

Art. 6 cpv. 1 e 2 CA; stipulazione formalmente valida di una convenzione d'arbitrato.
L'avvio di una procedura arbitrale da parte dell'azionista, che non è affiliato alla SIX Swiss Exchange SA, di una società dequotata non è paragonabile a una dichiarazione di adesione a una persona giuridica prevista dall'art. 6 cpv. 2 CA (consid. 3.2.1). Nel caso concreto non è stato concluso un contratto d'arbitrato formalmente valido nel senso dell'art. 6 cpv. 1 CA sulla lite già esistente a quel momento (consid. 3.2.2).

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referenza

Articolo: Art. 8 e 9 LBVM, art. 62 cpv. 2 del, art. 9 cpv. 3 LBVM, Art. 6 cpv. 1 e 2 CA seguito...