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Regesto

Carcerazione preventiva; principio di celerità; termini degli art. 219 cpv. 4 e 224 cpv. 2 CPP.
Il mancato rispetto del termine di 24 ore dell'art. 219 cpv. 4 CPP e del termine di 48 ore dell'art. 224 cpv. 2 CPP non rende necessariamente illegale il mantenimento della carcerazione. È determinante solo il tempo trascorso tra l'arresto e la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi. La carcerazione diventa illegale se questa decisione non interviene entro le 96 ore successive all'arresto (consid. 2.1).
Apprezzamento complessivo della durata della procedura. Assenza di una violazione grave del principio di celerità giustificante la messa in libertà dell'imputato. Riparazione per il mancato rispetto dei termini succitati mediante la constatazione di una violazione del principio di celerità, l'accoglimento parziale del ricorso su questo punto e la condanna dello Stato al pagamento delle spese giudiziarie (consid. 2.2).

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referenza

Articolo: art. 219 cpv. 4 CPP, art. 224 cpv. 2 CPP