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Regesto

Motivo di carcerazione fondato sul rischio di commissione di un reato (art. 221 cpv. 2 CPP); misura sostitutiva del divieto di trattenersi in un determinato luogo (art. 237 cpv. 2 lett. c CPP).
Esistenza nella fattispecie di gravi indizi di reato (consid. 3) e della carcerazione fondata sul pericolo di collusione (consid. 4). Non sussiste per contro un pericolo di commissione di un grave crimine secondo l'art. 221 cpv. 2 CPP; poiché la possibilità di ordinare la carcerazione preventiva decade quando la minaccia si riferisce "soltanto" alla commissione di un delitto ai sensi dell'art. 10 cpv. 3 CP (consid. 5.2 e 5.3). Il divieto di trattenersi in un determinato luogo conformemente all'art. 237 cpv. 2 lett. c CPP consiste o nell'obbligo di non allontanarsi da un determinato luogo o territorio o in quello di non accedervi (consid. 6.2). Il divieto di lasciare un dato luogo o territorio entra in considerazione in primo luogo in presenza del pericolo di fuga. Quando si tratta invece di evitare un pericolo di collusione inerente alla possibilità di influenzare la presunta vittima, è di massima sufficiente, quale misura meno severa, il divieto di accedere a un dato luogo o territorio (consid. 6.4).

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referenza

Articolo: art. 221 cpv. 2 CPP, art. 10 cpv. 3 CP