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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Direzione del procedimento da parte del giudice dei provvedimenti coercitivi; difesa d'ufficio davanti a questo giudice; art. 61 e 131 segg. CPP.
Sebbene il giudice dei provvedimenti coercitivi non sia espressamente menzionato all'art. 61 CPP, egli dirige il procedimento in tutte le procedure che rientrano nella sua competenza. In questo ambito, egli č competente per predisporre la difesa obbligatoria, ordinare una difesa d'ufficio e designare un difensore d'ufficio (consid. 2.3).
La direzione del procedimento da parte del giudice dei provvedimenti coercitivi si limita alle procedure di sua competenza. Il pubblico ministero conserva quindi la direzione del procedimento per tutto ciņ che attiene alle sue specifiche competenze (consid. 2.4).

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referenza

Articolo: art. 61 CPP