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Regesto

Art. 43bis cpv. 4 LAVS; nessun risorgere del diritto all'assegno per grandi invalidi in caso di nuovo adempimento delle relative condizioni.
Le garanzie dei diritti acquisiti nell'ambito del diritto delle assicurazioni sociali presuppongono una base legale esplicita. L'art. 43bis cpv. 4 LAVS non concerne modificazioni delle circostanze di fatto. Il risorgere di diritti decaduti in seguito a una modifica nello stato di fatto non è previsto dalla legge, ragione per cui il precedente diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AVS non risorge, anche se in un momento successivo le relative condizioni fossero di nuovo adempiute (consid. 2 e 3).

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Articolo: Art. 43bis cpv. 4 LAVS