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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Termine di reclamo giusta l'art. 99 DIN.
1. Per la notificazione nel senso dell'art. 99 cp. 1 DIN è determinante la data della regolare comunicazione e non il giorno in cui l'interessato ha avuto conoscenza della tassazione (consid. 2).
2. Solo quando sussista per tutto il periodo di reclamo o si produca inopinatamente durante questo periodo e duri fino alla decorrenza del termine, l'assenza dal paese costituisce un impedimento nel senso dell'art. 99 cp. 4 DIN (consid. 3).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 99 cp