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Regesto

Compera di fondi. Garanzia.
Responsabilità pel motivo che la superficie del fondo è inferiore a quella indicata nel registro fondiario; art. 219 cp. 2 CO. Obbligo di risarcire il compratore anche senza stipulazione espressa di garanzia se il venditore sapeva che il fondo non aveva la misura indicata dal registro fondiario e ha ingannato intenzionalmente il compratore a tale proposito (consid. 3 e 4).
L'obbligo di risarcimento si prescrive in dieci anni (consid. 5).
Calcolo del minor valore (consid. 6).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 219 cp