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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Assicurazione sulla vita.
Subingresso del coniuge beneficiario allo stipulante in fallimento.
Se il beneficiario ne fa richiesta, l'amministrazione del fallimento deve rilasciargli immediatamente il certificato previsto negli art. 81 cp. 2 LCA e 22 dell'ordinanza 10 maggio 1910 concernente il pignoramento, il sequestro e la realizzazione di diritti derivanti da polizze d'assicurazione.
La massa conserva tuttavia il diritto di contestare la validità della clausola beneficiaria o di impugnarla in virtù degli art. 285 e sgg. LEF.

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 81 cp