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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Azione tendente al rilascio di nuovi titoli in sostituzione di azioni al portatore distrutte.
1. Art. 971 CO. Chi intende far ammortizzare un titolo di credito deve designarlo esattamente, indicandone le caratteristiche in modo tale che possa essere distinto dalle cartevalori della medesima specie (consid. 1 e 2). Una decisione che ammortizza un titolo di credito designandolo unicamente nella sua specie è nulla (consid. 3).
2. Art. 660 e segg, 965 e segg. CO, art. 2 CC. Un azionista le cui azioni al portatore sono state distrutte conserva i suoi diritti di socio? (consid. 4). Commette un abuso di diritto la società anonima che rifiuta di rilasciare nuovi titoli agli azionisti le cui azioni sono state distrutte, ma che non possono ottenerne l'ammortamento perchè non ne conoscono i numeri? (consid. 5).
3. Domanda di rilascio di nuovi titoli interpretata come conclusione in via eventuale tendente alla costatazione dei diritti derivanti dalla qualità di azionista (consid. 6).

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referenza

Articolo: Art. 971 CO, art. 2 CC