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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Misure provvisionali in una causa di divorzio o di separazione. Art. 145 CC. Competenza per territorio.
1. Potere di esame del giudice (consid. 1).
2. Quando le parti possiedono la nazionalità svizzera, la questionedi sapere se la moglie ha acquistato un domicilio proprio nel luogo ove si svolge il processo, al momento dell'introduzione dell'azione, si risolve esclusivamente secondo il diritto svizzero, anche se il domicilio del marito si trova all'estero (consid. 2).
3. La sospensione dell'economia domestica mediante convenzione tra i coniugi non conferisce alla moglie diritto alla costituzione di un domicilio proprio. Se tuttavia, mentre dura la vita separata, le cause di pericolo indicate dall'art. 170 cp. 1 CC si producono, questa norma deve essere applicata in via analogetica (consid. 3).
4. Quando si ha costituzione di domicilio? (consid. 4)

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referenza

Articolo: Art. 145 CC, art. 170 cp