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Regesto

Diritto successorio rurale. Art. 620 sgg. CC.
1. Il ricorso non firmato ma accompagnato da una lettera munita della firma del ricorrente o del suo mandatario è ricevibile (consid. 1).
2. Il Tribunale federale non può, nell'ambito di un ricorso per riforma, sindacare l'interpretazione del diritto cantonale concernente il regime matrimoniale dei beni precedentemente in vigore (consid. 3).
3. Gli art. 620 sgg. CC concernono esclusivamente il caso in cui tra i beni di una sola e unica successione si trovi un'azienda agricola. Essi non sono applicabili al podere che fa parte dei beni compresi nella comunione legale del codice civile francese cui erano sottoposti due coniugi in virtù del diritto in vigore nel Giura bernese prima del 1912 (consid. 4).

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Articolo: Art. 620 sgg. CC