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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 116 CF.
Il riconoscimento delle tre lingue ufficiali sancito in tale norma non ha per effetto di garantire la loro eguaglianza anche nei rapporti con le autorità cantonali.
Spetta esclusivamente ai Cantoni di stabilire quali lingue possano essere usate nelle relazioni con i loro organi.