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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Diritto di prelazione dei parenti del venditore a norma dell'art. 6 LPF e del diritto cantonale complementare.
1. Valore litigioso quando la causa concerne la proprietà immobiliare (consid. 1).
2. Lite sorta tra il titolare del diritto di prelazione e il compratore, il quale contesta che tale diritto sia stato esercitato in modo valido. Se il titolare del diritto di prelazione è già iscritto nel registro fondiario, il compratore ha veste per chiedere, col consenso del venditore, la modificazione dell'iscrizione. Art. 975 CC (consid. 2).
3. Giusta l'art. 13 cp. 3 LPF, l'ufficiale del registro fondiario deve notificare la vendita ai parenti posti al beneficio del diritto di prelazione unicamente dopo aver ricevuto la richiesta d'iscrizione della vendita medesima. Trattandosi di vendita soggetta al termine previsto dall'art. 218 CO (nel tenore dell'art. 50 LPF), tale richiesta è ammissibile soltanto se il contratto è stato approvato dall'autorità competente. Art. 965 e 966 CC, 12 cp. 1 RRF, 218ter CO (consid. 3).
4. Il diritto di prelazione è esercitato in tempo utile a senso dell'art. 14 LPF quando la dichiarazione è consegnata a un ufficio postale svizzero, indirizzata all'ufficiale del registro fondiario, nel termine di un mese, ossia fino all'ultimo giorno a mezzanotte. Applicazione analogetica dell'art. 32 cp. 3 OG (consid. 4).
5. I parenti possono rinunciare al loro diritto di prelazione riguardo a una vendita determinata? Questione indecisa. Occorre in ogni modo che la dichiarazione sia fatta davanti all'ufficiale del registro fondario o sia a lui diretta (consid. 5).

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Articolo: Art. 975 CC, art. 13 cp, art. 218 CO, Art. 965 e 966 CC seguito...