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Regesto

Procedura di fallimento. Art. 63 RUF: annotazione pro memoria, nella graduatoria, di crediti litigiosi che costituiscono oggetto di un processo; il reclamo per violazione di questo disposto dev'essere presentato nel termine di 10 giorni dalla comunicazione del deposito della graduatoria (consid. 1).
Cessione di crediti secondo l'art. 260 LEF; se la rinuncia a far valere le pretese non è decisa dall'adunanza (invalida) dei creditori o in via di circolazione, ma soltanto dall'amministrazione del fallimento e la cessione è offerta a tutti i creditori, le cessioni fatte in tal modo non sono nulle. Contro il modo di procedere dell'amministrazione del fallimento si avrebbe dovuto presentare reclamo entro 10 giorni dal ricevimento della circolare contenente l'offerta (consid. 2).

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referenza

Articolo: Art. 63 RUF, art. 260 LEF