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Scrittura aggrandita
 

Regesto

La procedura di rivendicazione (art. 106 e segg. LEF) deve essere adottata (riservate le eccezioni in materia di pignoramento di salario) anche quando l'oggetto del pignoramento o del sequestro, rivendicato da un terzo, è costituito da un credito (conferma della giurisprudenza).
Perenzione del diritto di rivendicazione del terzo che maliziosamente tarda a far valere la sua pretesa presso l'ufficio di esecuzione.
Una lunga attesa nel promuovere la rivendicazione, oltrepassante in modo chiaro l'adeguato tempo di riflessione, nella conoscenza degli inconvenienti che tale comportamento arreca al procedimento di esecuzione, giustifica il sospetto della malizia. Il terzo rivendicante può liberarsene soltanto allegando fatti e dimostrando che il suo ritardo è comprensibile e conciliabile con le regole della buona fede.
Un reclamo e un'azione di revoca del di sequestro, nei quali il debitore allega solo di aver ceduto ad un terzo il credito sequestrato, non giustifica quest'ultimo (specie se reso edotto della situazione giuridica) a ritardare per mesi la notificazione della sua pretesa all'ufficio di esecuzione.