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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 299 cpv. 2 e 3, 305 cpv. 1 PPF, art. 101 cpv. 3 e 110 cpv. 2 LD; Sospensione della prescrizione dell'azione penale per delitti doganali.
1. La prescrizione è sospesa nei casi di ricorso al tribunale amministrativo contro la determinazione del dazio eluso (consid. 2).
2. Per tribunale amministrativo si deve intendere non solo la Camera di diritto amministrativo del Tribunale federale, ma anche la Commissione federale di ricorso in materia doganale (consid. 3).
3. Nel caso in cui solo uno dei partecipanti adisce il tribunale amministrativo per contestare la determinazione della contribuzione, la sospensione della prescrizione vale anche per gli incolpati che non hanno interposto ricorso (consid. 4 b).