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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Doppia imposizione Svizzera-Stati Uniti.
La convenzione 9 luglio 1951 tra la Confederazione svizzera e gli Stati Uniti d'America, intesa a evitare i casi di doppiaimposizione in materia di imposte sulle masse successorie e sulle quote ereditarie, non esclude ogni doppia imposizione.
Non sono sottoposte alle regole dell'art. IV cpv. 1 lett. a-c della convenzione le obbligazioni al portatore che, al decesso del de cujus, sono depositate in uno dei due Stati ma concernono dei debitori il cui domicilio non si trova nč in Svizzera nč negli Stati Uniti.