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Regesto

Quando una sentenza di divorzio emanata nell'altro Stato di origine su azione promossa da una donna avente la doppia cittadinanza svizzera e straniera, può essere riconosciuta in Svizzera? Art. 7 g e 7 h LR. Lacuna nella legge colmata dal giudice. Art. 1 cpv. 2 e 3 CC. Portata dell'art. 144 CC.
Le autorità svizzere devono riconoscere il divorzio ottenuto nell'altro Stato d'origine, contro il marito domiciliato in Svizzera, da una donna nata straniera che aveva conservato la sua cittadinanza all'atto del suo matrimonio con un cittadino svizzero,
- quando questa donna aveva (secondo gli art. 25 cpv. 2 et 170 cpv. 1 CC) legittimamente preso un domicilio nell'altro suo paese d'origine (consid. 2-4);
- quando, pur senza avere un siffatto diritto, essa si era stabilita in modo duraturo nell'altro suo paese d'origine e era ammessa, come cittadina in soggiorno abituale, a promuovere un'azionedi divorzio avanti la giurisdizione competente di questo paese (consid. 5);
- ma non quando detta donna soggiorna di fatto in modo duraturo in Svizzera (consid. 5).
Riserva dell'ordine pubblico svizzero (consid. 6).

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referenza

Articolo: Art. 1 cpv. 2 e 3 CC, art. 144 CC