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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Diritto di visita. Art. 156 cpv. 3 CC.
Il diritto di visita può essere integralmente soppresso nel caso che all'interesse del genitore, avente tale diritto, si oppongano interessi ben più importanti dei figli; ritenuto tuttavia che non sia possibile disporre uno speciale ordinamento (misure di sicurezza) che tuteli questi superiori interessi pur avendo riguardo al bisogno del genitore di mantenere i vincoli affettivi con i figli.

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Articolo: Art. 156 cpv. 3 CC