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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 5 LCS e 30 LM. Foro in caso di azione fondata su entrambe queste leggi.
1. Le disposizioni sul foro sono, di massima, riservate al diritto cantonale. Questo è limitato dall'art. 59 CF, nonchè da eventuali norme di trattati internazionali e dalle disposizioni stabilenti un foro di diritto federale.
2. Art. 5 cpv. 1 LCS. Se il luogo ove l'atto illecito è stato compiuto si trova all'estero si considera come foro del luogo ove tale atto è stato commesso quello del posto in Svizzera in cui l'evento si è verificato.
3. Nel caso di azione fondata sulla LCS ma connessa con altra causa civile, l'art. 5 cpv. 2 LCS conferisce all'attore la facoltà di proporre l'azione al foro dell'altra causa, ma non glie ne fa obbligo.
4. Anche il foro di Berna, stabilito all'art. 30 LM per le cause dirette contro un deponente domiciliato all'estero di un marchio, è meramente sussidiario.

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 30 LM