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Regesto

Fallimento.
Obbligo degli organi dell'esecuzione forzata di tener conto del decreto federale 23 marzo 1961 concernente l'autorizzazione per l'acquisto di fondi da parte di persone all'estero.
Potere d'esame di detti organi in punto alla questione di sapere se un acquisto non autorizzato soggiacia al regime di autorizzazione secondo gli art. 1 o 2 cpv. 1 del citato decreto.
Modo di procedere nel caso in cui questa questione non possa senza dubbio essere risolta negativamente.
Sulla relativa questione, gli organi dell'esecuzione sono vincolati alla decisione passata in cosa giudicata, presa da una delle autorità enumerate negli art. 7 e 8 del citato decreto.

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 1 o 2 cpv. 1 del, art. 7 e 8 del