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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Imposte comunali, art. 4 CF.
1. Il Tribunale federale rivede l'interpretazione e l'applicazione delle leggi cantonali soltanto dal profilo dell'art. 4 CF (consid. 1).
2. Si possono riscuotere imposte soltanto quando ne siano date le premesse legali e unicamente nella misura determinata dalla legge (consid. 3).
3. Il § 141 cpv. 6 della Legge 7 luglio 1952 del Cantone Basilea-Campagna sulle imposte cantonali, secondo cui i comuni sono autorizzati a dichiarare valida, in generale, la tassazione cantonale anche per le imposte comunali, permette loro soltanto o di conservare, per le imposte comunali, il sistema di imposizione fino allora in vigore e retto dalla legge organica comunale, o di assumere come un tutto il sistema dell'imposta cantonale secondo la legge tributaria cantonale (consid. 4 e 5).