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Regesto

Ricevibilità del ricorso per riforma; nozione di causa civile (art. 44 e segg. OG).
La legittimazione pronunciata dal giudice (art. 260 CC) è, di massima, un atto di giurisdizione non contenziosa. Quando, come nel diritto vodese, il pubblico Ministero non è l'autorità competente giusta l'art. 262 CC e non figura pertanto tra gli interessati menzionati in tale disposizione così come nell'art. 261 cpv. 2 CC, il suo intervento non conferisce un carattere contenzioso a questa procedura; di conseguenza, il suo ricorso per riforma è irricevibile.
L'istanza di legittimazione perde il suo carattere non contenzioso in caso di opposizione del comune di attinenza o di un altro interessato? Questione riservata.

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Articolo: art. 260 CC, art. 262 CC, art. 261 cpv. 2 CC