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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Cancellazione di una servitù fondiaria ordinata dal giudice. Art. 736 cpv. 1 CC.
Il giudice deve valutare l'utilità della servitù per il proprietario del fondo dominante considerando il fine per cui fu costituita, il suo contenuto e la sua estensione.
Applicazione di tale principio a una servitù di scavo e di presa d'acqua, quando il fondo serviente racchiude soltanto una vena sotterranea la cui acqua vien tutta raccolta nell'allacciamento esistente.

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referenza

Articolo: Art. 736 cpv. 1 CC