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Regesto

Ricorso per riforma. Assistenza giudiziaria in una causa di divorzio. Misure provvisionali (art. 58 e 152 OG.).
1. La richiesta della moglie tendente ad ottenere l'assistenza giudiziaria gratuita deve essere respinta, in una causa di divorzio o di separazione, quando il marito è in grado di anticipare le spese (consid. 1).
2. Se il marito non versa spontaneamente l'anticipo richiesto, la moglie può chiedere che l'autorità cantonale competente ordini misure provvisionali giusta l'art. 145 CC (consid. 2).

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referenza

Articolo: art. 58 e 152 OG, art. 145 CC