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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Mandato avente per oggetto la gestione fiduciaria d'un patrimonio; diritto del mandante alla restituzione; prescrizione.
1. Diritto applicabile. Scelta del diritto nel corso della causa. Connessione oggettiva (consid. 1).
2. Mandatario sostituito (art. 399 CO) o scelto direttamente dal mandante? (consid. 3).
3. Trapasso della proprietà al fiduciario. Assenza di un titolo giuridico? (consid. 4).
4. La prescrizione del diritto del mandante o del deponente alla restituzione (art. 400 cpv. 1, 475 cpv. 1 CO; art. 127 CO) non inizia già con la consegna dei beni al mandatario o al depositario ma, in principio, soltanto con la fine del rapporto contrattuale in seguito ad accordo reciproco, decorso della durata convenuta, revoca o disdetta (cambiamento della giurisprudenza). Questo vale anche nel caso in cui i beni siano stati oggetto d'una appropriazione indebita o siano andati smarriti. Requisiti della prescrizione nell'ipotesi in cui il convenuto asserisca che i beni affidati sono stati restituiti da oltre dieci anni, e in quella in cui è costante che la restituzione non ha avuto luogo (consid. 5).
5. Oggetto ed estensione del diritto alla restituzione (consid. 6).

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referenza

Articolo: art. 399 CO, art. 127 CO