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Scrittura aggrandita
 

Regesto

1. Sono provvedimenti suscettibili di essere impugnati secondo l'art. 17 LEF:
- una estensione degli oggetti colpiti dal sequestro decisa successivamente dall'ufficio di esecuzione (consid. 1);
- il rifiuto di una domanda tendente alla notifica di un verbale di sequestro "definitivo" (consid. 2).
2. Il rifiuto, dichiarato esplicitamente nel verbale di sequestro, di sequestrare altri oggetti che sarebbero compresi nella descrizione generale data dal decreto di sequestro:
- acquista forza di cosa giudicata dopo che è scaduto, inutilizzato, il termine di reclamo (consid. 4);
- non può essere, in seguito, impugnato come "diniego di giustizia", se è stato dichiarato senza equivoci (consid. 5).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 17 LEF