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Scrittura aggrandita
 

Regesto

1. Notificazione di un atto di esecuzione. Art. 34 LEF.
Il destinatario non può render vana la notificazione rifiutando di accettare l'atto o di firmare l'attestazione di ricevuta, nè distruggendo l'atto in presenza del messo che glielo recapita (consid. 2).
2. Luogo della notificazione. Art. 64 cpv. 1 LEF.
L'abitazione del debitore e il luogo in cui questi suole esercitare la sua professione sono luoghi di notificazione del medesimo rango. La notificazione al luogo in cui il debitore suole esercitare la sua professione è ammessa, senza riguardo al fatto che lo stesso si trovi in rapporto di servizio o che eserciti una professione indipendente (consid. 3).
3. Notificazione in un altro circondario d'esecuzione. Art. 66 cpv. 2 LEF.
Il fatto che l'uflicio procedente incarichi un suo usciere di fare tale notificazione, invece di richiedere l'assistenza dell'ufficio competente del luogo della notificazione, può tutt'al più costituire motivo di impugnazione da far valere mediante reclamo interposto entro il termine stabilito nell'art. 17 LEF, ma non motivo di nullità da riconoscere d'ufficio (consid. 4).
4. Competenze disciplinari delle autorità cantonali di vigilanza. Art. 14 cpv. 2 LEF.
La legislazione federale non conferisce alcun diritto di esigere che siano presi provvedimenti disciplinari (consid. 6).
5. Conclusioni ammissibili nella procedura di reclamo. Art. 21 LEF. (Consid. 7).

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referenza

Articolo: Art. 34 LEF, Art. 64 cpv. 1 LEF, Art. 66 cpv. 2 LEF, art. 17 LEF seguito...