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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 20, art. 2 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 dell'Ordinanza del Consiglio federale del 16 aprile 1947 sulle liquidazioni ed operazioni analoghe, art. 20 CP.
1. La vendita da parte dell'editore di libri gią terminati, con l'annuncio che il prezzo sarą aumentato allo spirare d'un certo termine, costituisce una vendita di ribasso, eventualmente una liquidazione parziale (consid. 1a 6).
2. Liberazione pronunciata per un errore di diritto poichč, per un atto simile, l'incolpato era stato in precedenza assolto in una sentenza passata in giudicato (consid. 7).

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referenza

Articolo: art. 20 CP