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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 90 LCStr., 117 e 125 CP.
La pena inflitta per omicidio colposo o per lesioni colpose reprime la messa in pericolo della sicurezza generale della circolazione e la messa in pericolo effettiva della persona uccisa o ferita. L'art. 90 LCStr. è dunque applicabile accanto agli art. 117 e 125 CP solo quando, oltre alla persona uccisa o ferita, un'altra è stata effettivamente messa in pericolo.

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Articolo: Art. 90 LCStr, art. 117 e 125 CP