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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 217 num. 1 cpv. 1 CP. Trascuranza dei doveri d'assistenza da parte del padre di un bambino illegittimo.
1. Colui che non ha nessun motivo di dubitare sulla sua paternità e non presta nulla, sebbene ne sia stato richiesto e abbia i mezzi per farlo, è punibile giusta la norma citata anche quando l'obbligo d'assistenza non sia stato stabilito da una convenzione o pronunciato dal giudice civile.
2. Questo principio vale anche nei confronti di colui che, contro la propria convinzione, deferisce all'autorità di ricorso la sentenza del giudice civile, al solo scopo di sfuggire all'obbligo di assistenza.