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Scrittura aggrandita
 
Intestazione

92 I 285


49. Estratto della sentenza 8 giugno 1966 nella causa X contro Ministero pubblico della Confederazione.

Regesto

Estradizione
1. Trattato 22 luglio 1868 tra la Svizzera e l'Italia per la reciproca estradizione dei delinquenti. L'art. 2 cpv. 2 del trattato, concernente l'estradizione per associazione di malfattori, non è applicabile in quanto l'associazione abbia per scopo di commettere reati fiscali.
2. Art. 11 LFsulla estradizione agli Stati stranieri. Il principio, secondo cui nel caso di delitti connessi è decisivo il carattere predominante dei medesimi, non è applicabile all'estradizione per delitti comuni connessi con delitti fiscali.

Considerandi da pagina 286

BGE 92 I 285 S. 286

5. d) L'associazione a delinquere è configurata nel diritto italiano in una fattispecie indipendente (art. 416 CPI), mentre che nel diritto svizzero è prevista all'art. 137 num. 2 CP solo come aggravante del furto. È ad ogni modo regolata nel Trattato (art. 2 cpv. 2), nel senso "che l'estradizione sarà pure accordata per le associazioni di malfattori e per ogni altra sorta di complicità o compartecipazione alle summenzionate infrazioni."
Il Consiglio federale, nel suo messaggio 9 ottobre 1868 sui trattati stipulati con l'Italia (FF ed. tedesca, 1868 III 448/49), ha fatto rilevare che l'estradizione deve essere accordata anche per associazioni di criminali, limitatamente però a quelle che hanno per scopo di commettere i crimini enumerati all'art. 2 cpv. 1 del Trattato. Questa interpretazione, presa non nel senso restrittivo che debba trattarsi di crimini nel significato svizzero ma riferita ad ogni reato suscettibile di estradizione, è stata adottata anche dal Tribunale federale ed è condivisa nella dottrina (RU 5, 228/29; 17, 454/55; SCHULTZ, Schweiz. Auslieferungsrecht, 280/81).
Al riguardo, X. può pertanto essere estradato solo in quanto si sia associato a una banda avente lo scopo di commettere più indeterminati delitti di furto o di facilitare la perpetrazione di più indeterminati reati di corruzione di funzionari. Invece, una associazione intesa a commettere semplicemente reati fiscali non potrebbe essere compresa nell'estradizione.
Infine, se lo scopo, al cui perseguimento X. si fosse associato, fosse limitato a commettere gli altri reati singoli, indicati nel mandato di cattura del Giudice istruttore,l'estradizione potrebbe estendersi solo all'applicazione delle conseguenze della eventuale circostanza aggravante, alla condanna concernente i delitti suscettibili di estradizione.

6. Secondo X., i delitti imputatigli che potrebbero giustificare separatamente l'estradizione non la giustificano nel caso particolare, potendo gli stessi aver costituito solo un mezzo per commettere i reati fiscali. Egli si riferisce pure al preambolo del Trattato, il quale indica il movente del medesimo nella reciproca volontà di reprimere i crimini e i delitti, e ne conclude che, le infrazioni fiscali costituendo nel diritto svizzero solo delle contravvenzioni, e non dei delitti come nel diritto italiano, l'estradizione dovrebbe essere rifiutata anche in applicazione del principio della legge più favorevole all'imputato.
BGE 92 I 285 S. 287
La lex mitior si applica nel diritto svizzero per i crimini e i delitti commessi prima dell'attuazione del CP (art. 2 cpv. 2), ma tale problema non si pone in concreto; non si pone neppure per sapere se debba essere applicato il diritto svizzero o il diritto italiano, perchè è evidente che il giudizio penale deve essere pronunciato dai tribunali italiani in applicazione di norme italiane e perchè l'imputazione di contrabbando deve essere comunque esclusa da tale giudizio in virtù delTrattato e della L. estr.
In realtà, l'opponente pretende che, siccome le diverse imputazioni sono connesse, dovrebbe essere decisivo per l'estradizione il carattere predominante delle medesime. Questo principio è valido solo per i delitti politici in applicazione dell'art. 10 L.estr. e, in particolare, dell'art. 3 del Trattato, che lo sanciscono esplicitamente. Non è invece applicabile per delitti commessi in concorso con reati fiscali. Il concorso reale o ideale di delitti comuni con reati fiscali o militari non è disciplinato dal Trattato ma è regolato dall'art. 11 cpv. 2 L.estr., il quale prescrive che, se la persona richiesta per un reato suscettibile di estradizione è inoltre accusata per trasgressione a leggi fiscali o militari, l'estradizione non sarà concessa, se non a condizione che queste trasgressioni non vengano nè punite nè considerate come circostanza aggravante. Secondo la giurisprudenza, tale regola è inapplicabile solo nel caso di concorso improprio, vale a dire quando, secondo il diritto svizzero, la fattispecie del reato non suscettivo di estradizione assorba completamente anche quella del delitto per il quale l'estradizione dovrebbe essere accordata (RU 78 I 246 e citazioni).
In concreto, tale non puo essere il caso perchè è evidente che il reato di contrabbando può essere commesso anche senza che il contrabbandiere si procuri la merce mediante furto ed eviti la denuncia alle autorità doganali corrompendo dei funzionari.
L'opposizione di X. deve perciò essere respinta e l'estradizione accordata a'sensi e alle condizioni stabilite all'art. 11 cpv. 2 L.estr.

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regesto: tedesco francese italiano

Considerandi 5 6

referenza

Articolo: art. 2 cpv. 2 del