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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Ammissibilità e portata giuridica d'un diritto di superficie di secondo grado.
1. Un diritto di superficie intavolato nel registro fondiario come diritto per sè stante e permanente può essere a sua volta gravato da una servitù della stessa natura (detta diritto di superficie di secondo grado) per la quale può essere aperto un foglio del libro mastro (art. 655 e 943 combinati con gli art. 779 e segg. CC).
L'iscrizione di un diritto di superficie di secondo grado deve essere rifiutata quando appare subito che rapporti giuridici non chiari potrebbero in tal modo essere creati? Questione lasciata aperta (consid. 1 e 2).
2. Ammissibilità di un diritto di superficie che grava tutta la superficie del fondo e d'un diritto di superficie di secondo grado avente la stessa estensione e la stessa durata. Confutazione dell'obiezione secondo cui si tratterebbe praticamente di un completo trasferimento del primo diritto di superficie. I due diritti non sono dello stesso grado e il titolare del primo conserva certe facoltà: diritto di riversione (art. 779 f-h CC); diritto di prelazione legale (art. 682 cpv. 2 CC) (consid. 3 e 4).
3. Quale importante interesse può servire la costituzione di un diritto di superficie di secondo grado? (consid. 5).
4. La costituzione di un simile diritto non rappresenta un caso di prelazione per il proprietario del fondo. Conseguenze di un abuso di diritto, ossia d'un atto commesso per eludere la legge (negato nella fattispecie) (consid. 6).

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referenza

Articolo: art. 682 cpv. 2 CC