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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Condizioni d'impiego dei commessi viaggiatori.
1. Una convenzione sulla durata del contratto e sul termine di disdetta è inefficace se non è stesa in forma scritta (art. 3 cpv. 1 lett. a, cpv. 2 e 3 LICV). Applicazione dell'art. 348 cpv. 1 CO quando il rapporto d'impiego dura da oltre un anno (art. 2 LICV). Nozione delle "altre clausole" ai sensi dell'art. 3 cpv. 3 LICV.
2. Un viaggiatore il cui compito consiste unicamente nell'avviare le trattative con i clienti puó pretendere la provvigione per gli affari ch'egli ha in tal modo indicato ma che sono stati definitivamente conchiusi solo dopo la sua partenza, in ogni caso quando il cliente ha confermato di massima l'ordinazione al padrone prima della fine del rapporto d'impiego (art. 17 cpv. 2 LICV).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 348 cpv. 1 CO