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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 347 cpv. 3 CO. Termini di disdetta disuguali, sanzione giuridica; esclusione unilaterale del diritto di disdetta.
1. Se, in violazione dell'art. 347 cpv. 3 CO, sono stati convenuti termini disuguali di disdetta in favore del padrone, bisogna applicare alle due parti il più lungo dei due termini.
2. L'esclusione della possibilità di disdetta per un determinato periodo è contraria all'art. 347 cpv. 3 CO se colpisce unilateralmente il lavoratore.

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Articolo: Art. 347 cpv. 3 CO