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Regesto

Ipoteca legale degli artigiani e imprenditori. - Costruzioni mobiliari.
1. Natura giuridica del diritto d'ottenere la costituzione di un'ipoteca legale per i crediti degli artigiani e degli imprenditori (art. 837cpv. 1 num. 3 CC). Il diritto sussiste contro il proprietario del fondo su cui è stata eretta la costruzione, anche quando i lavori non sono stati eseguiti su incarico del proprietario, ma di un conduttore (consid. 1; cambiamento della giurisprudenza).
2. Eccezione sollevata dal convenuto proprietario del fondo, secondo cui l'iscrizione d'una ipoteca legale d'artigiano o d'imprenditore sarebbe esclusa perchè l'attore avrebbe fornito materiale e lavoro soltanto al fine di edificare una costruzione mobiliare che non sarebbe diventata parte integrante del fondo, ma rimasta proprietà del conduttore (art. 677 CC). Criteri oggettivi e soggettivi per distinguere la costruzione mobiliare da quella durevole. Caso d'una costruzione per una fabbrica (consid. 2).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 677 CC