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Regesto

Responsabilità dell'impresa ferroviaria per danni materiali (art. 11 cpv. 2, 21 LResp. C).
Per concessione ai sensi dell'art. 21 LResp.C si deve intendere la concessione ferroviaria federale. In nessun caso con una "concessione" cantonale (recte: autorizzazione d'un uso speciale della pubblica via) può essere imposta all'impresa ferroviaria una responsabilità più estesa di quella derivante dalla LResp.C (consid. 3).
Macchina di cantiere utilizzata sulla strada accanto ai binari d'una ferrovia; reciproci doveri di prudenza. Applicabilità delle regole della LCStr. al treno che circola su una strada (art. 48, 1, 26, 40 LCStr.; art. 1 OCStr.) (consid. 4).

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referenza

Articolo: art. 11 cpv. 2, 21 LResp