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Scrittura aggrandita
 

Regesto

1. Art. 1 cpv. 2 OL.
Costituisce un annuncio pubblico non solo la comunicazione fatta ad una cerchia di persone d'una estensione indeterminata, ma anche la comunicazione fatta ad un numero abbastanza grande di persone determinate, per esempio ad una scelta categoria di clienti, o a clienti già conosciuti (consid. a).
2. Art. 3 cpv. 1 lett. b OL.
Le vendite fatte da società cooperative o da associazioni analoghe sfuggono all'applicazione dell'ordinanza sulle liquidazioni soltanto quando tutti i presupposti di questa disposizione sono cumulativamente adempiuti (consid. b).

contenuto

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referenza

Articolo: Art. 1 cpv. 2 OL, Art. 3 cpv. 1 lett. b OL