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Scrittura aggrandita
 

Regesto

1. Art. 64 ultimo capoverso CP. Attenuazione della pena quando č trascorso un tempo relativamente lungo dal reato.
a) Questa disposizione si applica, di massima, solo ai reati sottoposti al termine ordinario di prescrizione, non a quelli che sono sottoposti a un termine di prescrizione speciale, di regola fissato a due anni (consid. I b).
b) Il tempo relativamente lungo deve essere misurato sulla scala del termine ordinario di prescrizione dell'azione penale fissato dall'art. 70 CP, non sulla scala della prescrizione assoluta prevista dall'art. 72 CP (consid. I c).
c) Ad ogni imputato puņ essere addebitato soltanto il suo proprio comportamento (per es. il fatto di non aver preso coscienza della sua colpa), non anche quello di un coimputato (consid. I d).
2. Art. 307 CP. Falsa testimonianza.
a) Č la legge cantonale di procedura che determina se l'indiziato puņ essere udito come teste (consid. III 2 a).
b) Il diritto federale non impedisce di udire come teste il querelante, e ciņ anche se questi ha formulato pretese civili nel procedimento penale (consid. III 2 b).

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referenza

Articolo: art. 70 CP, art. 72 CP, Art. 307 CP