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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Cessione di salario. Determinazione della parte incedibile.
1. Il principio enunciato all'art. 226 e cpv. 1 CO per il campo d'applicazione degli art. 226 a e segg. CO, secondo cui crediti di salari non possono essere ceduti che nella misura in cui siano pignorabili, ha una portata generale. L'art. 226 e cpv. 2 CO, che ingiunge all'ufficio di esecuzione di determinare, a richiesta degli interessati, il minimo da lasciarsi al debitore secondo l'art. 93 LEF, si applica per analogia alle cessioni di salario che non stanno in rapporto con atti giuridici sottoposti alle prescrizioni sulla vendita a rate (consid. 2).
2. Nella cessione del salario, il minimo d'esistenza si calcola secondo gli stessi principi applicabili in caso di pignoramento. I debiti d'imposte non entrano in linea di conto (consid. 3).
3. Le autorità d'esecuzione chiamate a statuire in virtù dell'art. 226 e cpv. 2 CO non hanno da esaminare la validità della cessione di salario. Modo di procedere quand'è litigioso il quesito di sapere a chi spetti la parte di salario eccedente il minimo d'esistenza (consid. 4).

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referenza

Articolo: art. 226 e cpv. 1 CO, art. 93 LEF