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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Tassa destinata a compensare la diminuzione della superficie produttiva (art. 5 cpv. 2 LPF).
I pubblici tributi possono essere percepiti solo in virtù della legge. Salvo contraria disposizione del diritto cantonale, la delega legislativa non è esclusa, ma il legislatore deve in ogni caso fissare egli stesso i presupposti e la misura dell'imposta (consid. 2 a; conferma della giurisprudenza).
Applicazione di tale principio alla tassa compensativa prelevata dal canton Friburgo (consid. 2 b).
L'art. 46 cpv. 2 LPF non legittima il cantone a istituire una siffatta tassa attraverso la via dell'ordinanza (consid. 3).