Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Ritorno alla pagina principale Stampare
Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 86 cpv. 2 e art. 87 OG.
La concessione del sequestro (decreto di sequestro, art. 272 LEF) è una decisione finale ai sensi dell'art. 87 OG (consid. 2).
Costituisce un rimedio di diritto cantonale che dev'essere esaurito prima di interporre un ricorso di diritto pubblico per violazione dell'art. 4 CF contro un decreto di sequestro (art. 86 cpv. 2 e 87 OG):
- l'azione per la rivocazione del sequestro (art. 279 cpv. 2 LEF), con la quale il debitore può contestare la causa del sequestro (consid. 3 a),
- non però l'azione di convalidazione del sequestro (art. 278 LEF), nella quale il debitore può contestare l'esistenza, l'esigibilità e l'ammontare del credito; quando reputa che il primo giudice ha violato l'art. 4 CF ammettendo arbitrariamente che il creditore aveva reso verosimile d'essere al beneficio di un credito esigibile, il debitore può pertanto interporre direttamente contro il decreto di sequesto un ricorso di diritto pubblico per questo motivo (cambiamento della giurisprudenza; consid. 3 b).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 87 OG, Art. 86 cpv. 2 e art. 87 OG, art. 272 LEF, art. 279 cpv. 2 LEF seguito...